martedì 8 maggio 2012

Parlamento





Il Parlamento è l'organo costituzionale a cui è attribuita la funzione legislativa che viene attuata mediante l'emanazione delle leggi.
Si tratta dell'unico organo costituzionale nazionale i cui i componenti sono scelti direttamente dai cittadini attraverso libere elezioni.
Il Parlamento italiano è composto da due assemblee: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. La costituzione ha previsto che le due camere siano elette ogni 5 anni: questo periodo si chiama legislatura.
I sistemi parlamentari possono essere di 3 tipi: monocamerali quando vi è un'unica Camera, bicamerali perfetti quando vi sono due Camere con gli stessi poteri e bicamerali imperfetti quando le due Camere hanno compiti diversi.







Camera dei deputati
Senato della Repubblica
Elettorato attivo
18 anni
25 anni
Elettorato passivo
25 anni
40 anni
Numero di componenti
630
315 più sanatori a vita
Sistema elettorale
Misto
Misto

I parlamentari

I componenti della camera dei deputati sono chiamati deputati, i componenti del Senato, senatori: poiché fanno entrambi parte del Parlamento, sono chiamati parlamentari. Lo svolgimento della funzione di parlamentare è caratterizzato da particolari garanzie, chiamate immunità parlamentari, previste dalla Costituzione al fine di assicurare nel modo migliore che l'attività dei parlamentari sia libera e indipendente da pressioni esterne. Tali immunità riguardano sia le opinioni espresse e i voti dati, sia le immunità penali, sia il divieto di mandato imperativo. Inoltre i parlamentari percepiscono una particolare indennità per tutto il periodo in cui sono in carica.

Le elezioni del parlamento

Le elezioni sono consultazioni popolari attraverso le quali i cittadini, votando per alcuni candidati, scelgono chi li rappresenterà al Parlamento.
I sistemi elettorali possono essere di due tipi: il sistema maggioritario e il sistema proporzionale. Con il primo sistema l'elezione avviene sulla base di collegi uninominali.
Con il secondo sistema l'elezione avviene sulla base di collegi plurinominali.
La differenza tra i due sistemi è notevole. Nel primo caso solo chi riceve più voti ottiene il seggio; mentre nel secondo caso i seggi sono assegnati sulla base dei voti ottenuti.

Il funzionamento delle Camere

Il funzionamento di questa complessa macchina organizzativa è disciplinato da due diversi regolamenti, uno per la Camera e uno per il Senato. Entrambi i regolamenti riguardano l'organizzazione e il funzionamento della Camera, la procedura di emanazione delle leggi e le modalità con cui vengono attuate le altre funzioni.
Gli organi più importanti previsti dai regolamenti sono: il presidente e l'ufficio di presidenza, i gruppi parlamentari e le commissioni permanenti.
Il presidente e l'ufficio di presidenza sono eletti dagli stessi parlamentari all'inizio di ogni legislatura.
I gruppi parlamentari sono composti da un certo numero di parlamentari. I componenti di ogni gruppo eleggono un proprio presidente per un migliore svolgimento dell'attività parlamentare.
Le commissioni permanenti si svolgono davanti a 13 commissioni permanenti e sono formate da un numero limitato di parlamentari.
La funzione legislativa

L'iniziativa legislativa

L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione di una proposta di legge da parte di uno dei seguenti soggetti:
  • ciascun deputato o senatore
  • il Governo; 50.000 elettori
  • il Cnel
  • ciascun consiglio regionale

Le fasi dell'esame e dell'approvazione da parte di una Camera

Nel nostro sistema sono possibili tre differenti modalità di esame di un progetto di legge:
La procedura ordinaria si articola in due fasi:
  • l'esame da parte di una delle commissioni permanenti
  • la discussione e deliberazione da parte dell'assemblea

Il passaggio del testo all'altra Camera e la sua approvazione

Il progetto di legge approvato da una Camera viene trasmesso all'altra Camera, che deve approvarlo
nello stesso identico testo. Se però l'altra Camera vi apporta una o più modifiche, il testo di legge deve essere riesaminato dalla Camera che se era occupata in precedenza.

La promulgazione e la sua pubblicazione

La promulgazione è l'atto con il quale il presidente della Repubblica attesta che una legge è stata regolarmente approvata e ne ordina la pubblicazione e l'osservanza
La pubblicazione della legge consiste nell'inserimento del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta.

Le altre competenze del Parlamento

La funzione di indirizzo politico del Parlamento consiste nell'individuazione dei più importanti obbiettivi che lo Stato deve perseguire e nella scelta degli strumenti necessari per raggiungerli.
La scelta degli obiettivi e degli strumenti è una competenza attribuita in prevalenza al Governo, anche se il Parlamento vi partecipa attivamente attraverso importanti funzioni di controllo sulle scelte del Governo stesso.   

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