Il
Parlamento è l'organo costituzionale a cui è attribuita la funzione
legislativa che viene attuata mediante l'emanazione delle leggi.
Si
tratta dell'unico organo costituzionale nazionale i cui i componenti
sono scelti direttamente dai cittadini attraverso libere elezioni.
Il
Parlamento italiano è composto da due assemblee: la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica. La costituzione ha previsto
che le due camere siano elette ogni 5 anni: questo periodo si chiama
legislatura.
I
sistemi parlamentari possono essere di 3 tipi: monocamerali quando vi
è un'unica Camera, bicamerali perfetti quando vi sono due Camere con
gli stessi poteri e bicamerali imperfetti quando le due Camere hanno
compiti diversi.
Camera
dei deputati
|
Senato
della Repubblica
|
|
Elettorato
attivo
|
18
anni
|
25
anni
|
Elettorato
passivo
|
25
anni
|
40
anni
|
Numero
di componenti
|
630
|
315
più sanatori a vita
|
Sistema
elettorale
|
Misto
|
Misto
|
I
parlamentari
I
componenti della camera dei deputati sono chiamati deputati, i
componenti del Senato, senatori: poiché fanno entrambi parte del
Parlamento, sono chiamati parlamentari. Lo svolgimento della funzione
di parlamentare è caratterizzato da particolari garanzie, chiamate
immunità parlamentari, previste dalla Costituzione al fine di
assicurare nel modo migliore che l'attività dei parlamentari sia
libera e indipendente da pressioni esterne. Tali immunità riguardano
sia le opinioni espresse e i voti dati, sia le immunità penali, sia
il divieto di mandato imperativo. Inoltre i parlamentari percepiscono
una particolare indennità per tutto il periodo in cui sono in
carica.
Le
elezioni del parlamento
Le
elezioni sono consultazioni popolari attraverso le quali i cittadini,
votando per alcuni candidati, scelgono chi li rappresenterà al
Parlamento.
I
sistemi elettorali possono essere di due tipi: il sistema
maggioritario e il sistema proporzionale. Con il primo sistema
l'elezione avviene sulla base di collegi uninominali.
Con
il secondo sistema l'elezione avviene sulla base di collegi
plurinominali.
La
differenza tra i due sistemi è notevole. Nel primo caso solo chi
riceve più voti ottiene il seggio; mentre nel secondo caso i seggi
sono assegnati sulla base dei voti ottenuti.
Il
funzionamento delle Camere
Il
funzionamento di questa complessa macchina organizzativa è
disciplinato da due diversi regolamenti, uno per la Camera e uno per
il Senato. Entrambi i regolamenti riguardano l'organizzazione e il
funzionamento della Camera, la procedura di emanazione delle leggi e
le modalità con cui vengono attuate le altre funzioni.
Gli
organi più importanti previsti dai regolamenti sono: il presidente e
l'ufficio di presidenza, i gruppi parlamentari e le commissioni
permanenti.
Il
presidente e l'ufficio di presidenza sono eletti dagli stessi
parlamentari all'inizio di ogni legislatura.
I
gruppi parlamentari sono composti da un certo numero di parlamentari.
I componenti di ogni gruppo eleggono un proprio presidente per un
migliore svolgimento dell'attività parlamentare.
Le
commissioni permanenti si svolgono davanti a 13 commissioni
permanenti e sono formate da un numero limitato di parlamentari.
La
funzione legislativa
L'iniziativa
legislativa
L'iniziativa
legislativa consiste nella presentazione di una proposta di legge da
parte di uno dei seguenti soggetti:
- ciascun deputato o senatore
- il Governo; 50.000 elettori
- il Cnel
- ciascun consiglio regionale
Le
fasi dell'esame e dell'approvazione da parte di una Camera
Nel
nostro sistema sono possibili tre differenti modalità di esame di un
progetto di legge:
La
procedura ordinaria si articola in due fasi:
- l'esame da parte di una delle commissioni permanenti
- la discussione e deliberazione da parte dell'assemblea
Il
passaggio del testo all'altra Camera e la sua approvazione
Il
progetto di legge approvato da una Camera viene trasmesso all'altra
Camera, che deve approvarlo
nello
stesso identico testo. Se però l'altra Camera vi apporta una o più
modifiche, il testo di legge deve essere riesaminato dalla Camera che
se era occupata in precedenza.
La
promulgazione e la sua pubblicazione
La
promulgazione è l'atto con il quale il presidente della Repubblica
attesta che una legge è stata regolarmente approvata e ne ordina la
pubblicazione e l'osservanza
La
pubblicazione della legge consiste nell'inserimento del testo nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e
nella successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La
legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione sulla Gazzetta.
Le
altre competenze del Parlamento
La
funzione di indirizzo politico del Parlamento consiste
nell'individuazione dei più importanti obbiettivi che lo Stato deve
perseguire e nella scelta degli strumenti necessari per raggiungerli.
La
scelta degli obiettivi e degli strumenti è una competenza attribuita
in prevalenza al Governo, anche se il Parlamento vi partecipa
attivamente attraverso importanti funzioni di controllo sulle scelte
del Governo stesso.
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